Innovazione

ECOBONUS: quali interventi effettuare per poter usufruire delle detrazioni fiscali?

 riepilogo degli interventi previsti e dei soggetti che devono intervenire

Dopo aver fatto chiarezza sulle tipologie di detrazioni fiscali previste dalla riforma del Terzo Settore, approfondiamo gli interventi che Parrocchie, Enti Religiosi e Associazioni no profit devono fare per poter usufruire delle diverse agevolazioni.

Ecobonus

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni IRES (imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si effettuano interventi che migliorano l’efficienza energetica di fabbricati esistenti, di qualsiasi categoria catastale e a qualunque uso destinati.

Quali interventi sono necessari?

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • il miglioramento termico dell’edificio: coibentazioni; pavimenti, finestre comprensive di infissi;
  • installazione di pannelli solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Chi deve effettuare gli interventi di efficientamento energetico?

  • Il proprietario o titolare di un diritto reale;
  • l’utilizzatore a titolo di locazione o comodato, purché con il consenso del proprietario.

Bonus facciate

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni IRES pari al 90% dei costi sostenuti fino al 31/12/2021 per i lavori di recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, ubicati in zona “A” (centro storico) o “B” (zone di completamento).

Quali interventi sono necessari?

  • pulitura e tinteggiatura esterna delle facciate;
  • pulitura o tinteggiatura su balconi, ornamenti o fregi;
  • strutture opache delle facciate influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna all’edificio;·       
  • lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Chi deve effettuare gli interventi sugli immobili?

  • proprietario o titolare di un diritto reale;·       
  • dall’utilizzatore a titolo di locazione o comodato, purché con il consenso del proprietario

Sismabonus

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni IRES pari al 50% dei costi sostenuti fino al 31/12/2021 per un massimo di 96.000 euro, per unità immobiliare per gli interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.

Quali interventi sono necessari?

Le opere devono essere effettuate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità come da ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 (zone sismiche 1-2-3). L’agevolazione fiscale può essere usufruita per gli interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.

Chi deve effettuare gli interventi sugli edifici in zone sismiche?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base ad un titolo idoneo.

Superbonus 110%

Il superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni condomìni;
  • Iacp (Istituto autonomo case popolari, anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022);
  • onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore e) associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori eseguiti ai locali adibiti a spogliatoi).

Non emerge dall’elenco sopraindicato che le parrocchie siano tra i soggetti che possano usufruire del superbonus, nonostante diverse interpretazioni portino a considerare le parrocchie e gli Enti religiosi fra gli “enti” di cui all’articolo 4 del Decreto ministro Sviluppo economico prot. 159844 del 6.8.2020.

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