Enti Ecclesiastici

Bilanci del Terzo Settore

Già a partire dall’esercizio 2021 (che si sta per chiudere in questi giorni) tutti gli enti del Terzo settore, comprese le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sono tenute a redigere il rendiconto secondo gli schemi prefissati dal decreto ministeriale n.39 del 5 marzo 2020.


GLI OBBLIGHI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

È questo l’atteso chiarimento fornito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esposto con la nota 29/12/2021 n. 19740.

Viene ribadito che i soggetti tenuti all’utilizzo della modulistica di cui al dm 39/2020 sono tutti gli Enti del terzo settore, salvo gli Ets che esercitano la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, i quali, ai sensi dell’art. 13, comma 5 del d.lgs 117/2017, sono tenuti a redigere il bilancio c.d. civilistico. In altri termini questi devono redigere il bilancio secondo gli schemi del codice civile e depositarlo presso il registro delle imprese. Tutti gli altri Ets dovranno invece adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 13 che prevedono un bilancio di esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, salvo la possibilità di redigere un mero rendiconto di Cassa per gli enti minori cioè aventi entrate inferiori a 220.000 Euro, da presentare al Runts (previa iscrizione dell’ente).

Viene ricordato che già nella nota 12604 del 29 dicembre 2017 il Ministero del lavoro evidenziava che:

“indipendentemente dal relativo deposito presso il registro unico nazionale, tutti gli enti del Terzo settore sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio”, nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 13 del d.lgs 117/2017.

Pertanto tanto più oggi, a seguito della intervenuta normativa di attuazione (cioè il dm 39 del 5/3/20) il bilancio relativo all’esercizio 2021 dovrà essere redatto secondo i modelli allegati al Dm 39/2020 da parte degli Ets considerati nella loro accezione più generale e quindi da tutti coloro che, in via transitoria, secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 3 del Codice, soddisfano il requisito della qualificazione quali enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri preesistenti. In altri termini Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale ed Onlus.

L’OBBLIGO È ESTESO ANCHE ALLE ONLUS

In virtù di quanto sopra, ed in coerenza con il criterio interpretativo già esposto nella nota n. 11029 del 3 agosto 2021, in tema di bilancio sociale, la precettività delle disposizioni di cui all’articolo 13 del Codice, secondo il Mlps, si impone anche nei riguardi delle Onlus che, anche in assenza di iscrizione al Runts quali Ets di diritto saranno tenute a redigere il bilancio secondo gli schemi del decreto 39/2020 già a partire dall’esercizio 2021. Tale rendiconto da non depositare fintanto che la Onlus non sarà iscritta al Runts, soddisferà quindi al momento, il rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei soli associati. Viene infine chiarito che nella voce “attività di interesse generale” troveranno posto, nel periodo transitorio, le attività istituzionali di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997, mentre nella voce “attività diverse” (che per gli enti non assoggettati alla disciplina Onlus racchiude una nozione ben più ampia) dovrà intendersi come riferita alle attività connesse di cui all’articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460/1997.

Dott. Marco Bianchini, Consulente Nazionale FIES e Amministratore Turismo & Impresa Sociale