Normativa

Contributi al turismo del PNRR: il turismo sociale forse ne è escluso

In questo articolo pubblicato il 1° dicembre 2021 sulla rivista online “RATIO QUOTIDIANO”, Don Lorenzo Simonelli , presbitero della Diocesi di Milano specializzato in diritto ecclesiastico e tributario, approfondisce la questione circa l’esclusione al sostegno per la riqualificazione degli immobili di Enti, Fondazioni, Cooperative e Imprese sociali. Riportiamo qui di seguito il testo integrale della sua attenta argomentazione.


LA PREMESSA

Il PNRR e la relativa governance (D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito in L. 29.07.2021, n. 108) prestano attenzione all’ambito turistico, individuato come un motore per la ripresa. In particolare, la Missione 1 – Componente 3 focalizza 2 obiettivi di particolare interesse per il mondo del cosiddetto turismo sociale:
rigenerare i borghi attraverso la promozione della partecipazione alla cultura, il rilancio del turismo sostenibile e la tutela e valorizzazione dei parchi e giardini storici;
• rinnovare e modernizzare l’offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi turistici strategici.

I fondi destinati a supportare direttamente questi obiettivi sono significativi, senza dimenticare che il comparto turistico potrà indirettamente beneficiare anche di altri interventi e azioni, per esempio quelli per i trasporti e la viabilità:
• € 1,2 miliardi per l’attrattività dei borghi;
• € 0,3 miliardi per la valorizzazione identità di luoghi;
• € 1,79 miliardi per la competitività delle imprese turistiche.

IL DECRETO 80% (D.L. n. 152 del 6 novembre)

Per utilizzare da subito questi fondi, il Governo ha adottato il D.L. 6.11.2021, n. 152 (in corso di conversione) prestando attenzione alle attività turistiche.
L’art. 1 – che intende “migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale […] Misura M1C3, investimento 4.2.1” del PNRR – riconosce un credito d’imposta fino all’80% e un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese per le opere che hanno un significativo impatto in ordine alla qualità dell’offerta turistica, riqualificando le strutture ad essa dedicate:
a) incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
b) eliminazione delle barriere architettoniche;
c) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e alcuni casi di nuova edificazione (art. 3, c. 1, lett. e.5), purché “funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b)”;
d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle “aziende termali” di cui all’art. 3 L. 24.10.2000, n. 323;
e) digitalizzazione del sistema turismo.

L’art. 1 dispone, anche, in merito alle modalità per accedere al bonus e al contributo (che sono a esaurimento), nonché alle possibilità di utilizzo (in compensazione), e rinvia ad un decreto ministeriale “contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, ivi inclusa l’individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini dei predetti incentivi” (co. 9).

FOCUS: PROBLEMA DA CHIARIRE ED EVENTUALMENTE CORREGGERE LA NORMA

Il punto della norma che merita di essere subito segnalato, considerato che il decreto-legge è ancora in fase di conversione e la questione può essere affrontata e corretta:
nonostante il PNRR faccia riferimento all’ampio novero delle “imprese turistiche”, il co. 5 dell’art. 1 del D.L. invece restringe la platea dei soggetti che possono beneficiare del bonus e del contributo alle sole “imprese alberghiere” e, riguardo alle attività extra alberghiere, alle sole attività agrituristiche, (alla luce degli artt. 8, 9 e 12 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011, Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), parrebbe, quindi, che siano escluse da questi interventi previsti dal PNRR, per esempio, le imprese che gestiscono:

  • case per ferie
  • ostelli per la gioventù
  • foresterie
  • centri di soggiorno studi
  • residenze d’epoca extralberghiera
  • rifugi escursionistici e alpini
  • colonie in genere

Si tratta di una platea di soggetti che rappresenta una parte preziosa e importante del comparto turistico italiano, non raramente caratterizzata dal fatto di non focalizzare il fine dell’ente gestore sulla produzione di un lucro soggettivo (da distribuire al di fuori dell’attività), ma di privilegiare, semmai, una forma di lucro oggettivo da reinvestire in questa attività o in altre attività socialmente significative, es. imprese sociali. Spesso, infatti, le proprietà degli immobili e/o gli stessi soggetti gestori sono FONDAZIONI, ENTI ECCLESIASTICI, COOPERATIVE o IMPRESE SOCIALI.

Il fatto che alcune di queste attività turistiche ricettive non possano essere condotte da soggetti di natura societaria (riguardo le case per ferie, ad esempio, le normative regionali chiedono che i titolari dell’attività siano enti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, quali le associazioni, le fondazioni, gli enti ecclesiastici) non esclude che essi operino in regime d’impresa qualora l’attività sia svolta in forma organizzata e i servizi siano resi a fronte di veri e propri corrispettivi.

A riprova del fatto che la gestione di queste attività ricettive extralberghiere si svolge in forma imprenditoriale, sta il fatto che si tratta di operazioni comunque rilevanti ai fini Iva anche per gli enti privati non societari (tant’è che gli enti gestori devono essere dotati di partita IVA e devono acquisire il codice Ateco, per esempio 55.20.40 per le case per ferie).
Non è, invece, richiesto che l’attività turistica extralberghiera sia l’unica svolta dall’ente gestore, ben potendo svolgere altre attività, come quella scolastica, educativa oppure di religione o culto (per gli enti ecclesiastici).

Vi è, dunque, il timore che la scelta dell’art. 1 D.L. 152/2021 di ammettere tra i soggetti che gestiscono attività ricettive turistiche e che possono beneficiare di questi significativi aiuti finanziari le sole “imprese alberghiere” (invece che le “ imprese turistiche” ricettive), oltre alle sole attività di agriturismo, comporterà l’esclusione del turismo sociale da queste misure di rilancio.

È stato introdotto un credito d’imposta e un contributo a sostegno del comparto. Tuttavia, il riferimento alle “imprese alberghiere” potrebbe implicare l’esclusione degli enti che operano in regime d’impresa nel cosiddetto turismo sociale.

Don Lorenzo Simonelli

Tanto più che già altre normative hanno riconosciuto contributi al settore turistico escludendo i gestori della ricettività extralberghiera (si veda il caso del D.L. 83/2014 che all’art. 10, prevedeva un credito d’imposta alle sole “ imprese alberghiere”).

Se in quelle situazioni il legislatore non aveva norme quadro di riferimento, oggi il PNRR rende difficilmente comprensibile la scelta di escludere dai bonus e dal credito le attività ricettive extralberghiere svolte in forma d’impresa, e i loro gestori che agiscono per finalità sociali, culturali, educative, religiose.

LA RICHIESTA

Considerato che il D.L. n. 152/21 attende di essere convertivo, sarebbe opportuno una correzione del co. 4, art. 1 al fine di evitare di trascinare l’incertezza fino ai decreti attuativi e, poi, ai singoli provvedimenti di concessione del bonus e/o del credito.

Infine, non può essere trascurato un ulteriore elemento che già di per sé costituisce un aggravio, se non anche un ostacolo, alla celere accessibilità ai fondi da parte delle persone giuridiche private che operano senza scopo di lucro soggettivo, e non si tratta solo delle Onlus e ora del Terzo Settore e delle Imprese sociali: infatti gli edifici da essi posseduti, se realizzati da oltre 70 anni, sono soggetti al vincolo presuntivo di interesse culturale, ex artt. 10 e 12, D.Lgs. 42/2004, e ciò implica un allungamento significativo dei tempi per poter disporre di un progetto che può essere realizzato, in quanto deve essere previamente autorizzato dagli organi del MIBAC.

Questa circostanza non è di minima importanza, dato che i bonus e i contributi sono ad esaurimento, e costituisce un’evidente disparità di trattamento tra soggetti che operano in regime d’impresa.

Don Lorenzo Simonelli, 01/12/2021, Contributi al turismo del PNRR, il turismo sociale forse ne è escluso, Ratio Quotidiano, https://www.ratioquotidiano.it/contributi-al-turismo-del-pnrr-il-turismo-sociale-forse-ne-e-escluso

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