Non obbligatorio il notaio. NOTA DEL MINISTERO
Il Ministero del Lavoro ha risposto ufficialmente (nota n.10980 del 22/10/2020) ad un quesito importante posto riguardante le associazioni non riconosciute e prive di personalità giuridica, costituite con atto pubblico con cui in particolare si domandava:
• se si debba ricorrere all’atto pubblico per le modifiche statutarie o se sia sufficiente il verbale di assemblea registrato presso le Entrate
• qualora si debba ricorrere all’atto pubblico per le modifiche statutarie, se sia ugualmente necessario per le modifiche fatte ai fini dell’adeguamento al Codice del Terzo Settore
Per le modifiche allo statuto si può provvedere anche senza il ricorso al notaio.
Nella risposta in oggetto viene precisato che per le modifiche allo statuto si può provvedere anche senza il ricorso al notaio anche se appunto gli enti in questione si sono costituiti per atto pubblico.
La nota chiarisce che per le:
• Onlus
• Organizzazioni di volontariato (Odv)
• Associazioni di promozione sociale (Aps)
L’articolo 101, comma 2, del Dlgs 117/2017 o Codice del Terzo Settore consente, qualora le modifiche siano limitate alle disposizioni inderogabili del codice o alla introduzione di clausole volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il codice richieda la previsione di una espressa deroga, di assumerle “con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria” se effettuate entro il termine del 31 ottobre.
“Per quanto concerne invece la questione della forma dell’atto – spiega l’esperto di terzo settore, Federico Nicola – la nota ricorda che l’art 14 del codice civile prevede che le associazioni riconosciute e le fondazioni siano costituite per atto pubblico, mentre nulla è previsto, oltre a quanto eventualmente stabilito dagli accordi tra gli associati, per le associazioni non riconosciute. Tale nota semplifica diversi passaggi in merito alle modifiche statutarie per il no profit”.